QUALI SONO I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE?

 

L’articolo 410 del codice civile prescrive espressamente che l’amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno ha il preciso dovere di informare il beneficiario sugli atti da compiere e raccogliere il suo consenso. In caso di dissenso deve rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere soluzione. Sempre l’articolo 410 del codice civile prescrive che l’amministratore non possa compiere atti che siano in contrasto con la volontà del beneficiario, né atti e scelte dannosi. Deve osservare la diligenza del “buon padre di famiglia” nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. L’amministratore dovrà attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, compiere gli atti a lui demandati quale rappresentante del beneficiario, quindi in nome e per conto dello stesso, assistere il beneficiario negli atti che può compiere solo con il suo ausilio.

Relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all’attività svolta ed a riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

La periodicità della relazione, forma completa di rendiconto, non esclude che l’amministratore di sostegno possa rivolgersi al Giudice Tutelare allorquando si verifichino modificazioni nella vita e nelle autonomie del soggetto che possono imporre una integrazione del decreto di nomina originario, o per segnalare fatti comunque di rilievo.

Sull’amministratore di sostegno non incombe l’obbligo di compiere formale inventario così come prescritto per il tutore. Il Giudice Tutelare potrebbe però prevedere tale obbligo o comunque imporre e richiedere un accertamento patrimoniale diretto a conoscere le effettive risorse economiche del beneficiario, così da poter apprendere dati utili per l’articolazione di un progetto specifico di cura della persona, nel suo significativo più ampio e non limitato al solo aspetto medico – clinico –.

L’amministratore, dovrà comunque relazionarsi con il beneficiario, verificando la sua rete di relazioni, valutando le sue richieste e mediando i bisogni che nascono nel contesto in cui vive ed i suoi personali.

Non si esclude che l’amministratore debba coordinare l’intervento dei familiari, dei Servizi che possono intervenire in ausilio della persona, sollecitando, richiedendo agli stessi, verificando costantemente le condizioni di vita del medesimo beneficiario, così da accertarsi che i suoi bisogni e le sue richieste siano soddisfatte, sempre e compatibilmente con la necessità di una adeguata protezione.

 

L’amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, senza trascurare le sue richieste. Deve ottemperare alle prescrizioni dettate dal Giudice Tutelare. Deve informare e relazionarsi con il beneficiario ottenendo il suo consenso.

Periodicamente relaziona al Giudice Tutelare.

 

COME OPERA L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E

QUALI EVENTI POSSONO ACCADERE NELLA VITA DELLA STESSA?

 

L’articolo 411 del codice civile prescrive che i provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 del codice civile sono emessi dal Giudice Tutelare.

Pertanto il Giudice Tutelare è competente a concedere l’autorizzazione per l’alienazione dei beni, per la costituzione di pegni o ipoteche, per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, compromessi, transazioni ed accettazione di concordati, come dispone il reimpiego dei capitali e del prezzo delle vendite. Autorizza altresì quanto indicato dall’articolo 374 del codice civile.

 

 

E’ opportuno precisare che nell’ambito dell'amministrazione di sostegno il Giudice Tutelare assorbe la competenza del Tribunale Collegio, salvo sua diversa disposizione configurabile ai sensi dell’articolo 411 del codice civile.

Naturalmente tale competenza sussiste in astratto perché il Giudice individuerà, per il caso specifico, quegli atti che necessiteranno di autorizzazione preventiva.

Il Giudice potrà concretamente configurare 4 ipotesi:

  1. gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell’amministratore senza autorizzazione preventiva;

  2. gli atti che il beneficiario potrà compiere con l’assistenza dell’amministratore, previa autorizzazione;

  3. gli atti che l’amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria;

  4. gli atti che l'amministratore può compiere da solo preventivamente autorizzato.

Per quanto non previsto dal provvedimento del Giudice Tutelare il beneficiario conserverà la capacità d’agire così ai sensi e per gli effetti dell’articolo 409 del codice civile.

L’amministratore opererà nel rispetto dei bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario e secondo le prescrizioni giudiziali.

Nel caso dell’amministrazione, l’amministratore potrebbe venire rimosso per negligenza nella gestione del suo ufficio, perché compie atti violando la legge o non osservando quanto prescritto dal giudice, così come potrebbe cessare l’amministrazione di sostegno perché ne sono venuti meno i presupposti, quindi nel caso in cui il beneficiario abbia riacquistato tutte le sue autonomie e capacità o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano così peggiorate da determinare l’avvio del procedimento di interdizione o per casi meno gravi quello dell’inabilitazione.

Qualora, dunque, il Giudice Tutelare constati che l’amministrazione di sostegno sia “inidonea” a proteggere il beneficiario, informa il Pubblico Ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione. L’amministrazione di sostegno cesserà con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o con la pronuncia d’interdizione o inabilitazione.

 

L’amministrazione di sostegno è strumento flessibile adattabile alle necessità del beneficiario.

Il Giudice Tutelare è competente per i provvedimenti di cui agli articoli 374, 375 et 376 del codice civile. Può sostituire l’amministratore di sostegno, dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione dell’amministrazione di sostegno ed informare il Pubblico Ministero perché promuova il giudizio di interdizione o inabilitazione.

 

 

 

Fonte: EGIDA – Associazione Tutori Professionali – C.so Peschiera, 209 Torino

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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