RICONOSCIMENTO DI DISABILITA’

 

La legge 12/3/1999, n° 68, mette in relazione l’invalidità civile, il sordomutismo, la cecità civile, ma anche l’invalidità derivante da infortunio sul lavoro e da cause di guerra alla capacità lavorativa al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere politiche di mercato del lavoro a favore delle persone affette da menomazioni.

In altri termini, si può dire che l’accertamento della disabilità comporta anche la verifica della capacità del soggetto in relazione al mercato del lavoro.

 

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DISABILITA’

 

Per inoltrare la domanda di riconoscimento di disabilità, occorre:

  1. avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (invalidità civile);

  2. avere una invalidità del lavoro superiore al 33%, accertata dall’INAIL;

  3. essere persone non vedenti, cioè persone colpite da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (legge 27/5/1970, n°382), o sordomute, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (26/5/1970, n° 381);

  4. essere invalidi di guerra.

 LA DOMANDA

 

La domanda per il riconoscimento della disabilità deve essere presentata in triplice copia presso le stesse sedi in cui è possibile presentare le domande di invalidità (vedi gli indirizzi sopra elencati). Tutte le domande vengono riunite presso gli Uffici della Struttura Complessa di Mecinina Legale dell’ASL 8, competenti per distretto sanitario.

Il modello della domanda è quello dell’invalidità civile in cui l’interessato specifica che desidera essere riconosciuto disabile ai sensi della Legge 12/3/1999, n° 68.

 

LA VISITA MEDICA

 

Una volta ricevuta la domanda e protocollata, la Medicina Legale dell’ASL 8 invia una cartolina di convocazione per effettuare la visita medica presso una apposita Commissione. La Commissione medica interessata esprimerà il suo giudizio in una relazione conclusiva, in base al profilo socio-lavorativo e alla diagnosi di funzionalità della persona disabile. Per esprimere il profilo socio-lavorativo la Commissione, in raccordo con il Comitato tecnico (di cui all’articolo 6 della legge 68/99), acquisisce le informazioni per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Il Comitato tecnico è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale. La diagnosi funzionale (descrizione dello stato psico-fisico e sensoriale) della persona disabile si basa su dati clinici e sulla documentazione medica.

 

LA RELAZIONE CONCLUSIVA

 

Nella relazione conclusiva la Commissione indica il grado di disabilità globale attuale e potenziale, nonché l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione lavorativa. Inoltre, in essa la Commissione può formulare suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile (vedere l’articolo 6 del DPCM 13/01/2000).

La relazione conclusiva è inviata a domicilio del disabile (entro quattro mesi dalla domanda); una copia è inviata anche alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, di cui all’articolo 6 del D.L.vo del 23/12/1997, n° 469. Il Comitato tecnico avvisa la Commissione medica sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, anche ai fini delle eventuali visite sanitarie di controllo di cui più avanti. Inoltre, una copia degli atti sono inviati alla Commissione Medica di Verifica Provinciale del Ministero del Tesoro, per l’approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clico-sanitari, ai soli fini della legge 295 del 15/10/1990 (legge sugli invalidi civili).

 

LE VISITE SANITARIE DI CONTROLLO DELLA PERMANENZA DELLO STATO DI DISABILITA’

 

LA Commissione medica dell’ASL, su indicazione del Comitato Tecnico, effettua le visite sanitarie di controllo ai lavoratori disabili per attuare un collocamento mirato e per verificare la permanenza dello stato di disabilià e le capacità precedentemente accertate; inoltre, verifica la validità dei servizi di sostegno. La Commissione medica una volta esperite tutte le modalità previste per la prima visita di accertamento, redige una seconda relazione conclusiva. Qualora si ravvisino difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell’integrazione lavorativa, la visita di controllo deve essere effettuata con procedura d’urgenza.

 

B E N E F I C I

 

I disabili che aspirano ad una occupazione in base alle loro capacità lavorative dichiarate dalla Commissione medica devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dagli uffici competenti previsti dalle norme vigenti (Centri per l’impiego), i quali redigono una graduatoria pubblica dei disabili disoccupati.

La legge 68/99 riconosce quote di riserva per i lavoratori affetti da menomazioni. Infatti l’articolo 3 afferma che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura di:

  1. 7% degli occupati nelle aziende che hanno più di 50 dipendenti;

  2. 2 disabili, nelle aziende che hanno da 36 a 50 dipendenti;

  3. 1 disabile, nelle aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti (se il datore di lavoro è privato, questa quota si applica solo in caso di nuove assunzioni).

La legge prevede, per le quote di riserva sopra elencate, delle eccezioni per particolari casi da essa ben individuati.

I datori di lavoro assolvono all’obbligo del collocamento obbligatorio mediante richiesta di avviamento agli uffici competenti, oppure mediante convenzione con le istituzioni pubbliche preposte che hanno per oggetto programmi per favorire l’occupazione.

La richiesta di assunzione è nominativa se l’inserimento è in aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, mentre la richiesta è nominativa solo al 50% quando le aziende di inserimento occupano da 36 a 50 dipendenti; nelle aziende con più di 50 dipendenti la percentuale è del 60%.

I datori di lavoro devono presentare ai Centri per l’impiego (ex uffici di collocamento) la richiesta di assunzione, entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

I lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale o per altro motivo giustificato mantengono la posizione che avevano nella graduatoria, redatta dagli uffici preposti al collocamento, prima di essere assunti.

Gli uffici competenti alle politiche del lavoro possono stipulare con cooperative sociali e con liberi professionisti particolari convenzioni ai fini di assumere lavoratori disoccupati disabili.

I datori di lavoro privati sulla base di programmi relativi all’occupazione di disabili possono ricevere particolari agevolazioni fiscali e incentivi finanziari gravanti sul fondo regionale previsto dalla legge.

 

 

Fonte: Vademecum ASL 8 - Maggio 2004

Impaginazione: Inférmahandicap Comune di Carmagnola e Associazione Consequor.

 

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