Approvato Decreto sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza

Bologna, 23 aprile 2008 - Approvati con Decreto firmato dal presidente Prodi e dai ministri Turco e Padoa Schioppa i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vale a dire i servizi e le prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

I nuovi Lea – si legge in un comunicato del Ministero della salute - contengono numerose novità rispetto all’attuale elenco di prestazioni e servizi erogati dal Ssn.

Ecco le principali innovazioni

La novità di maggior rilievo è senza dubbio l’introduzione della vaccinazione anti Papillomavirus Umano (HPV), il virus responsabile del cancro alla cervice uterina, per tutte le ragazze tra l’undicesimo e il dodicesimo anno di età (circa 280 mila ogni anno).

Nuova definizione delle visite specialistiche definite per ciascuna branca e distinte per tipologia di accesso e livello di approfondimento di indagine (prima visita, visita di controllo, visita a completamento dell’iter diagnostico e visita multispecialistica);

Il Decreto, rispetto alle norme precedenti, separa nettamente la gestione degli ausili tecnologici, protesi e ortesi, dai dispositivi monouso.
Questi sono garantiti alle persone laringectomizzati, tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica ed agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento.
Il Decreto fissa i principi generali per l’erogazione dei dispositivi medici monouso, che poi saranno articolati dalle Regioni.
Certificazione e prescrizione vengono rilasciate da un medico specialista o convenzionato. La prescrizione riporta la specifica menomazione e disabilità, i dispositivi necessari e i relativi codici identificativi, e la quantità indicata per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Un allegato specifico elenca i prodotti (cateteri, cannule, pannoloni ecc.) prescrivibili e la quantità massima mensile erogabile. In futuro questo elenco sarà sostituito da un repertorio di prodotti più particolareggiato.

Riguardo l’individuazione  dei destinatari delle prestazioni di assistenza protesica, ne hanno diritto, per le menomazioni accertate, le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone non vedenti e quelle sordomute. Nel caso queste persone siano affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che, in epoca successiva al riconoscimento della minorazione civile, abbiano determinato altre menomazioni, si potrà prescindere da un’ulteriore valutazione medico legale per la concessione di protesi e ausili resisi necessari e farà fede l’accertamento del medico specialista.

All’assistenza protesica hanno diritto anche le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità – ma che non hanno ancora ricevuto il verbale definitivo – cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo e nei casi in cui lo specialista attesti la necessità e urgenza di protesi per la tempestiva attivazione di un progetto riabilitativo.

Particolarmente importante l’attenzione ai portatori di gravi disabilità con l’introduzione di nuovi ausili informatici di comunicazione e di controllo ambientale (tra i quali i comunicatori a sintesi vocale o a display, i sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale). Apparecchi acustici di ultima generazione: per la prima volta sono elencati anche telefoni e ausili per telefonare (telefono ad accesso facilitato e a comando a distanza, videotelefono per sordi), sistemi di allarme (sistema di richiamo, telesoccorso, sicurezza passiva per le persone con sordità preverbale e periverbale, ecc.

Ausili per la mobilità personale (oltre al già presente sollevatore mobile ad imbracatura sono ora previsti i servoscala, le carrozzine montascale, i sollevatori mobili a barella, fissi a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico, fissi a bandiera a sollevamento elettrico e infine il sollevatore per vasca da bagno).  E’ stato esplicitamente inserito lo scooter elettronico a quattro ruote che non è, ovviamente, il Quad.

La classe “Ausili per manovrare oggetti o dispositivi”, ad esempio, apre finalmente la strada al supporto alla domotica, grazie alla possibile erogazione di sistemi, sensori e soluzioni di controllo ambientale, telecomandi e altro. Una maggiore varietà di prodotti è contemplata nel gruppo dei dispositivi di ingresso per computer, macchine da scrivere e calcolatrici. Vi riscontriamo un gran numero di tastiere (espanse, emulabili, a video) e di mouse con accesso diversificato (con il capo, con lo sguardo, a video). Inoltre, ausili per la cura e l’adattamento della casa (stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto).

Anche il numero e la tipologia degli ausili per la prevenzione delle piaghe da decubito risulta aumentata rispetto alla normativa ancora in vigore.

In caso di ausili non compresi negli elenchi è prevista una clausola che appare a tutta prima rassicurante: “Qualora, d’intesa con l’assistito sia necessario prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle tipologie negli elenchi allegati con caratteristiche tecniche superiori o innovative rispetto a quelle ivi descritte, il servizio sanitario ne garantisce la fornitura”.
Quali siano le caratteristiche “innovative o superiori” il Legislatore non lo precisa, ma la lettura della norma lascia chiaramente intendere che la reale differenza sta nel prezzo. Infatti sottolinea: “La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell’assistito; parimenti, rimane a carico dell’assistito l’onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste”.
Scomparso dal testo il principio della riconducibilità che consentiva, sulla base di una attenta prescrizione di uno specialista, l’erogazione di prodotti non elencati ma funzionalmente omogenei.

Cambiano anche le disposizioni relative alle protesi e ortesi di riserva, cioè alla fornitura di un secondo dispositivo da usare in caso di rottura del primo.
Ne hanno diritto previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale, le persone con amputazione di arto. Precedentemente la protesi di riserva era concessa solo nel caso di amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.
L’ausilio di riserva continua invece a non essere previsto per altri casi, come ad esempio per chi usa una carrozzina per potersi spostare. Viene comunque ribadito il principio presente nel decreto precedente: “nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, la Asl è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione”.
Si sottolinea il cambiamento dell’avverbio “tempestivamente” presente nel Decreto 332/1999, con “immediatamente” inserito nel nuovo testo.

 

 

Per quanto riguarda invece l’assistenza domiciliare e territoriale le principali novità e precisazioni riguardano l’articolazione delle cure domiciliari in quattro livelli caratterizzati da un grado crescente di complessità del bisogno e di intensità dell’intervento assistenziale;

i malati in fase terminale: per essi infatti è prevista un’area specifica di cure domiciliari, di elevata intensità assistenziale, che tutela e sostiene non soltanto il paziente ma anche la famiglia;

i servizi territoriali di assistenza sociosanitaria (consultori familiari, dei CSM, dei servizi neuropsichiatrici per minori, dei servizi di riabilitazione per disabili gravi, dei servizi per le persone con dipendenze patologiche): per loro infatti è presente la declinazione puntuale delle prestazioni erogate; la nuova definizione di servizi per le persone con dipendenze patologiche consente di includere i centri per il trattamento delle dipendenze da alcool, da fumo, ecc. già attivati in numerose Regioni.

Nulla di nuovo per quanto riguarda le persone con disabilità “gravissime” (cosa si intenda esattamente per “gravissime” il Legislatore non lo precisa).
Il Decreto prevede che “per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le regioni possono garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato”.

Per quanto riguarda invece l’assistenza domiciliare e territoriale le principali novità e precisazioni riguardano l’articolazione delle cure domiciliari in quattro livelli caratterizzati da un grado crescente di complessità del bisogno e di intensità dell’intervento assistenziale;

novità anche per l’assistenza distrettuale semiresidenziale e residenziale e in particolare per le persone non autosufficienti. Vengono infatti stabiliti dei profili di cura con un crescente livello di intensità assistenziale sulla base della valutazione multidimensionale dei bisogni di cura del paziente, effettuata dall’equipe sociosanitaria di riferimento, a garanzia dell’appropriatezza. Inoltre viene indicato un livello di “Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario” che prevede un’ assistenza continua con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24h, destinata a patologie non acute, incluse le condizioni di responsività minimale e le gravi patologie neurologiche, che richiedono supporto alle funzioni vitali, continuità assistenziale e caratterizzate da complessità, instabilità clinica e/o gravissima disabilità.

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