COSTITUZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE VITA INDIPENDENTE

 

L’assemblea approva a maggioranza la costituzione formale del Coordinamento Nazionale per la Vita Indipendente ed indica le linee guida per la realizzazione dell’atto costitutivo e dello statuto.  Da mandato ad un rappresentante di ciascuna regione tra i presenti all’assemblea.

Approva le seguenti linee guida per la predisposizione dello statuto:

1)      Va costituito prima il Coordinamento nazionale e successivamente i Comitati regionali;

2)      Il Coordinamento è costituito esclusivamente da persone fisiche;

3)      Possono essere soci del Coordinamento tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione;

4)      Sono previsti i seguenti organi:

a)      Assemblea composta da delegati dei Comitati regionali

b)      Consiglio Direttivo, composto da 1 rappresentante per ciascun Comitato regionale

c)      Giunta esecutiva composta da almeno 5 persone

d)      Presidente

e)      Tesoriere

f)        Segretario

5)      Tutti gli organi sociali del Coordinamento debbono essere composti almeno per il 70% da persone con disabilità.

6)      Il documento costitutivo finale dovrà essere predisposto entro 6 mesi.

7)      Viene considerato documento finale quello approvato almeno dai due/terzi dei delegati alla sua realizzazione.

 

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