Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005

 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2004, n. 53-14054

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione

A relazione dell’Assessore Cotto:

La l. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la l. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono stati ripartiti annualmente alle regioni specifici finanziamenti.

I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono ora nel Fondo Nazionale di cui all’art. 20 della l. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Nel rispetto dei principi della l.r. 1/2004, art. 9, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, vengono individuati quali beneficiari dei finanziamenti regionali e delle risorse trasferite dallo Stato per l’attuazione di specifici interventi e progetti a sostegno delle persone con disabilità e i loro nuclei familiari, gli Enti gestori della funzione socio assistenziale.

Tali enti, come peraltro già avvenuto negli scorsi anni, dovranno programmare d’intesa con tutte le realtà istituzionali, del privato sociale, pubbliche e private dei rispettivi ambiti territoriali, interventi articolati e flessibili adeguati ai bisogni dei cittadini.

Gli interventi promossi hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate, continuative, dinamiche rivolte a persone disabili, a disabili in stato di gravità in ogni fascia di età, con l’intento di assicurare la permanenza al proprio domicilio e nel loro contesto familiare e relazionale.

Nel contempo, sono stati promossi percorsi di autonomia nel concetto della “vita indipendente” percorso in fase di sperimentazione anche in altre Regioni, nonché interventi specifici per la disabilità sensoriale visiva correlata da altre minorazioni.

Il consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità, oltrechè la messa in rete di tutte le informazioni acquisite in materia, ed essere quindi oggi un sicuro riferimento non soltanto per le persone con disabilità che vi accedono in numero significativo ma anche per gli operatori interessati, ha conseguito un proficuo trasferimento di “buone prassi” ed è veicolatore delle informazioni e facilitatore per l’utilizzo della nuova tecnologie e strumenti nonché, a sua volta, strumento per la mappatura dei flussi per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati acquisiti.

Pertanto, tenuto conto del riscontro positivo finora ottenuto, si riconfermano gli Enti gestori della funzione socio assistenziale quali beneficiari del finanziamento; i medesimi dovranno attivare progetti e interventi, inseriti nel piano di zona di cui all’art. 17 della l.r. 1/2004 assicurando la continuità delle azioni a suo tempo avviato.

Pertanto, la Giunta regionale,

viste le LL. 104/92 e 162/98;

vista la L. 328/2000;

vista la l.r. 1/2004;

vista la l.r. 27/94;

vista la L.R. 51/97,

unanime,

delibera

di approvare i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004 e alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. contenuti nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l’attivazione di piani progettuali rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale;

3) interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza delle Direzioni regionali Formazione Professionale e Lavoro.

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici e di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche eventualmente nell’ambito dei Piani dell’offerta formativa ed integrazione socio-educativa per l’inserimento negli asili nido. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio (trasporto ed assistenza all’autonomia personale) finanziabili con la l.r. 49/85;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell’Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra loro complementari sotto specificate:

* potenziamento Informahandicap regionale;

* attuazione e messa a regime su tutto il territorio del protocollo d’intesa con l’ISTAT per la rilevazione relativa al riconoscimento della disabilità attraverso l’utilizzo di criteri comuni per la certificazione, così come previsto dal Piano Statistico Nazionale;

* sperimentazione dell’International classification of functioning, disability and health - ICF" finalizzata alla elaborazione di progetti individuali per le persone disabili secondo I recenti indirizzi dell’OMS e conseguenti percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari;

* mappatura, interpretazione ed integrazione dei flussi esistenti per la rilevazione della disabilità, come da esperienze attivate, sperimentate e che è opportuno e necessario consolidare da ASL piemontesi e corrispondenti enti gestori, come da deliberazioni della giunta regionale n. 32-6868 del 5.08.2002, n. 108-7870 del 25.11.2002 e n. 91-10257 del 1.08.2003.

* elaborazione dei dati e loro divulgazione al fine di acquisire ogni elemento necessario ad una più puntuale programmazione regionale e locale inerente l’area socio sanitaria.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), per lo svolgimento di tali attività gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi, quali, tra l’altro, quelli riguardanti l’integrazione dei minori non udenti. Tali progetti dovranno rientrare negli indirizzi di cui alla d.g.r. 51-11389 del 23.12.2003.

L’azione di cui al punto 6) vedrà coinvolte le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell’ambito di percorsi informatizzati concernenti l’analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche e sarà coordinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Sanità.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale.

Il budget complessivo è così ripartito:

* 98% del budget è ripartito agli enti gestori di cui all’art. 9 della l.r. 1/04, per l’attuazione delle azioni 1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:

* 70% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2001 e 2002.

* 15% sulla base della popolazione stimata al 2003 prendendo in considerazione la fascia d’età 0-64

* 10% sulla base dell’incremento del numero dei soggetti disabili in carico ai servizi medesimi

* 5% agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011.

qualora i valori ottenuti si discostino dal finanziamento cosiddetto storico per un ammontare maggiore o minore dell’1%, verrà assegnato il finanziamento nella misura corrispondente.

* 2% del budget complessivo per l’attuazione dell’azione 6.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2005 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l’attivazione di piani progettuali rivolti a:

1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3) interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 102/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

Nello predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2003, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili

- 5% del budget sulla base dell’incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2005 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

PROGETTI SPERIMENTALI “VITA INDIPENDENTE”

Al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici di grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, con la d.g.r. n. 32-68686 del 5 agosto 2002 si era ritenuto opportuno stimolare la sperimentazione, per almeno un anno e su tutto il territorio regionale, di progetti di “Vita indipendente”.

Le problematiche emerse, ai fini di una corretta applicazione dei principi ispiratori della sperimentazione, nell’individuazione dei soggetti da inserire nella sperimentazione stessa, hanno richiesto la puntualizzazione del concetto di Vita indipendente e di ulteriori criteri per l’individuazione dei destinatari definiti con la d.g.r n. 22-8775 del 25 marzo 2003, posticipando quindi l’avvio dei progetti medesimi.

Pertanto, si ritiene necessario garantire la continuità della sperimentazione, dal cui monitoraggio sarà possibile definire linee guida e appropriati modelli gestionali, anche in raffronto con analoghi percorsi attivati in atre realtà regionali.

Per la continuità di tali progetti e la sperimentazioni di nuovi progetti presentati da persone che non avevano, a suo tempo ritenuto di affrontare la sperimentazione o che, a causa della insufficienze delle risorse disponibili, non avevano potuto essere inserite nella sperimentazione medesima, la disponibilità finanziaria è prevista in € 1.559.386,37 per il corrente anno.

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di € 20.658,28.

L’individuazione dell’entità dei contributi da assegnare avverrà, con determinazione dirigenziale, sulla base del monitoraggio dei progetti già in corso da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap e per i nuovi progetti in relazione ai singoli piani progettuali ed al numero di soggetti segnalati dagli Enti gestori.

Alla conclusione del progetto medesimo gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97

Con le dd.gg.rr. 39-4409 del 12 novembre 2001 e 18-7696 del 18.11.2002, in applicazione delle indicazioni nazionali, la Giunta regionale, aveva destinato le risorse assegnate per l’anno 2001 agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0-65 anni, affetti da pluripatologie residenti su ogni ambito territoriale e non inseriti in strutture residenziali.

La natura degli interventi previsti, finalizzate all’inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e, quindi, anche al recupero e mantenimento delle capacità residue, richiede la continuità dei medesimi , per cui si ripartiscono le risorse disponibili mantenendo i criteri già individuati con la d.g.r. 39-4409 del 12.11.2001 che prevedevano l’assegnazione dell’80% della somma disponibile in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni e per il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

AZIONI FINANZIABILI

Iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284;

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

* l’80% delle risorse disponibili in base all’incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d’età 0-65 anni;

* il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

in relazione al numero delle persone in carico risultanti dal monitoraggio effettuato.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2005 al Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione per personale socio assistenziale - Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia - Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.



 

 

 

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