Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 32-6868
L.R. 27/94. Criteri di ripartizione agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dei finanziamenti ai sensi della Legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q) e della Legge 162/98 relativa all’handicap grave e gravissimo. Accantonamento di Euro 4.596.466,30= sul capitolo 11905/2002 e di Euro 2.083.484= sul cap. 11915/2002

A relazione dell’Assessore Cotto:

La L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la L. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

In attuazione della normativa sopra citata, la Regione, nel processo di razionalizzazione delle risorse, ha individuato quali beneficiari dei suddetti finanziamenti gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, ritenuti i soggetti più idonei a programmare,d’intesa con le realtà pubbliche e private del territorio, una progettualità innovativa in grado di offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni.

Il riscontro positivo ottenuto conforta nel riconfermare gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali quali beneficiari dei contributi.

Considerata inoltre l’evoluzione legislativa determinata dalla legge 328/2000, pare opportuno promuovere nuovi percorsi progettuali a sostegno della disabilità grave, in particolare della disabilità motoria.

Dalla lettura dei dati si riscontra l’incremento di tale disabilità dovuta all’aumento delle patologie invalidanti, nonchè dei traumi legati al fenomeno della motorizzazione che provocano disabilità permanenti o gravi limitazioni all’autonomia personale.

La necessità quindi di rispondere alla domanda di progettualità articolata e personalizzata secondo i bisogni della persona può essere inizialmente ricondotta alla sperimentazione di percorsi di vita indipendente così come esplicitato nel dispositivo.

Anche alla luce degli indirizzi dell’OMS è ormai consapevolezza diffusa che la disabilità è costituita dall’insieme di più fattori di cui i principali sono il deficit o disabilità dell’individuo e le barriere culturali e ambientali esistenti nel contesto sociale.

Tale consapevolezza è emersa anche dalle azioni progettuali realizzate all’interno dell’Osservatorio regionale sull’handicap, di cui alla l.r. 61/97, che hanno concretizzato da un lato sportelli informativi e di consulenza quale l’Informahandicap, dall’altro sperimentato strumenti di valutazione dell’handicap che richiedono di essere ulteriormente definiti e modulati sulla base delle più recenti indicazioni dell’OMS.

La sperimentazione di tali strumenti permetterà in primo luogo un omogeneo accertamento dello stato di disabilità grave e dall’altro supporterà la predisposizione di progetti individuali da parte delle competenti Commissioni.

Tale sperimentazione sarà condotta, secondo le indicazioni regionali, d’intesa tra aziende sanitarie locali ed enti gestori delle funzioni socio assistenziali.

Pertanto, la Giunta regionale;

viste le LL. 104/92 e 162/98;

vista la L. 328/2000;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 51/97;

unanime,

delibera

di approvare i seguenti criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti di cui alla legge 104/92 e 162/98 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13 della L.R. 62/95.

1) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili;

3) interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica, nello sviluppo di competenze professionali, nella definizione di progetti di inserimento lavorativo e nel tirocinio lavorativo;

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/8;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap, con particolare riferimento all’implementazione dell’Informahandicap regionale ed alla sperimentazione di strumenti di valutazione dell’handicap finalizzati anche alla elaborazione dei progetti individuali per le persone disabili.

I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale presenti sul territorio.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane, dalle province ed dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi, in particolare quelli riguardanti l’integrazione dei minori non udenti.

Relativamente all’azione di cui al punto 6), nella fase di prima applicazione, verranno coinvolti le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell’ambito di percorsi informatizzati concernenti l’analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

90% del budget complessivo:

- agli enti gestori di cui all’art. 13 della l.r. 62/95, per l’attuazione delle azioni 1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:

- 70% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2000 e 2001. I contributi ex l. 104/92 assegnati nell’anno 2000 ai singoli comuni, alle province, alle aziende sanitarie ed alle comunità montane sono imputati, per il calcolo della media storica, agli enti gestori su cui insiste la sede dell’ente medesimo. Per gli enti gestori di nuova istituzione, per il calcolo della media storica dei finanziamenti, si provvede allo scorporo dei contributi precedentemente concessi all’ente gestore, da cui si sono scissi, proporzionalmente alla popolazione.

- 15% sulla base della popolazione stimata al 2000, prendendo in considerazione la fascia d’età 0-64

- 10% sulla base dell’incremento del numero dei soggetti disabili in carico

- 5% agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011

10% del budget complessivo per l’attuazione dell’azione 6. Con successiva deliberazione verranno definite puntualmente le modalità di utilizzo delle relative risorse.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori che non terranno conto della progettualità locale.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 104/92 viene accantonata la somma di Euro 4.596.466,30 sul cap. 11905/2002 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali. (n. 101322/acc.)

2) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

A) AZIONI FINANZIABILI

B) ULTERIORI AZIONI FINANZIABILI DI CARATTERE INNOVATIVO

A) AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti all’attivazione e/o allo sviluppo di:

1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3) interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 102/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2000, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili

- 5% del budget sulla base dell’incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 162/98, ( lett. A) viene accantonata la somma di Euro 2.083.484,00 sul cap. 11915/2002 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali. (n. 101323/acc.)

B) ULTERIORI AZIONI FINANZIABILI DI CARATTERE INNOVATIVO

SOSTEGNO ALLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ MOTORIA

Al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici di grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, si ritiene opportuno stimolare la sperimentazione, su tutto il territorio regionale, di progetti di “Vita indipendente”.

Verificato dai piani progettuali attivati dagli enti gestori nel biennio precedente, periodo di prima attuazione delle azioni di cui alla l. 162/98, che l’attivazione di progetti di vita indipendente, richiede, oltre alla disponibilità di risorse finanziarie, una significativa innovazione culturale dell’organizzazione dei servizi alla persona, innovazione che coinvolge gli operatori e i cittadini attori del proprio benessere, pare opportuno sperimentare, per almeno un anno, tale progetto prima di definire linee guida e modelli gestionali.

Tali indirizzi verranno definiti sulla base delle risultanze dei bisogni conosciuti e d’intesa con le componenti sociali interessate.

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno predisporre piani personalizzati, concordati con i soggetti che ne facciano richiesta, prevedendo l’erogazione di un finanziamento direttamente alla persona disabile, o ai suoi familiari, per consentire l’assunzione di assistenti personali, riservandosi la verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Gli interventi di aiuto sono rivolti alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l’indipendenza e l’integrazione sociale.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28 e dovrà essere erogato agli interessati sulla base dei regolamenti in essere di ogni ente gestore.

L’individuazione dell’entità dei contributi da assegnare agli enti gestori che presenteranno i piani progettuali avverrà, con determinazione dirigenziale, successivamente alla presentazione dei progetti stessi, e sarà calcolata sulla base del numero dei piani personalizzati predisposti e dei relativi costi ed in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ammontanti a Euro 1.000.000, che verranno accantonate con successiva deliberazione.

Nella ripartizione si terrà conto dell’equilibrio territoriale e della necessità di assicurare la fattibilità dei progetti.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato dei singoli piani individualizzati e dei relativi costi.

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Alla conclusione del progetto medesimo gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Le Determinazioni Dirigenziali nn. 202 e 203 - Codice 30.1 - di attuazione della D.G.R. sopra riportata, sono pubblicate su questo Bollettino Ufficiale, Parte I, nell’apposita Sezione (Ndr).

 

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