DGR 286 dd. 16.2.2007

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
VISTO
l’articolo 41 della menzionata legge, istitutivo del “Fondo per l'autonomia
possibile e per l'assistenza a lungo termine” (FAP), rivolto a persone che, per la loro
condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria
persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;
RICHIAMATO
in particolare il comma 4 del predetto articolo che dispone, tra l’altro,
che le modalità di gestione del fondo sono disciplinate con atto della Giunta regionale,
da adottarsi previo parere della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare,
che si esprimono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere medesimo;
ATTESO
che, in considerazione della materia trattata, la Giunta regionale ha ritenuto di
acquisire anche il parere del Consiglio delle autonomie locali;
PRESO ATTO
che il richiamato articolo prescrive di dar priorità agli interventi diretti al
sostegno della domiciliarità;
VALUTATA
, al riguardo, l’opportunità di limitare la prima applicazione del fondo alle
situazioni gestite a livello domiciliare e ad alcune sperimentazioni nel settore della
salute mentale;
RITENUTO
di informare la disciplina in modo da perseguire complessivamente le
seguenti finalità:
a) rafforzare il sostegno pubblico all’area della non autosufficienza;
b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio,

 

attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;

c)   sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;

d)   contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto assistenziale personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;

e)   incidere positivamente sul superamento dell’eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell’offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell’offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;

f)    contribuire all’incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un’occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l’azione dell’amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all’attuazione dei cambiamenti sul territorio;

DATO ATTO che al riguardo è stato approvato in via preliminare, con propria deliberazione n. 32 dd. 12 gennaio 2007, il “Regolamento di attuazione del fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”, nel cui testo sono stati richiamati e recepiti integralmente i contenuti di cui ai punti 3.1.1. lettera a) e 3.4.1. della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 “Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità”, come integrata dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910; ATTESO che con la medesima deliberazione è stato, tra l’altro, stabilito anche che: 1) i restanti punti dell’allegato alla menzionata deliberazione 1910/2003, nonché le

altre parti della succitata deliberazione 655/1999 eventualmente in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di che trattasi vengono revocati, con effetto a far data dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, in sede di approvazione definitiva.

2)    in sede di prima applicazione del FAP e ferma restando la ripartizione territoriale delle risorse da effettuarsi con l’apposito atto previsto dall’articolo 41, comma 3, della legge regionale 6/2006, le risorse complessivamente disponibili sono così utilizzate: a) euro 1.200.000 sono destinati al complessivo finanziamento degli interventi previsti all’articolo 8 del regolamento; b) della rimanente quota che sarà trasferita con l’atto di ripartizione, gli Enti gestori destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all’articolo 7 del regolamento medesimo;

3)   l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 8, comma 2, del regolamento succitato è rinviata a successivo provvedimento;

4)   l’emanazione di eventuali atti d’indirizzo riguardanti ulteriori aspetti correlati alle procedure di concessione delle prestazioni sostenute dal Fondo è demandata alla competente Direzione centrale salute e protezione sociale.

ATTESI i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e del Consiglio delle autonomie locali, espressi, con osservazioni, rispettivamente nelle sedute del 24 gennaio 2007 e del 31 gennaio 2007, come si evince dai documenti in atti; RITENUTO di accogliere le osservazioni ivi formulate e di recepirne i contenuti, modificando o integrando opportunamente il testo del regolamento, fatta eccezione per la proposta di abbassare a 32.000 euro la soglia ISEE relativa all’assegno per l’autonomia di cui all’articolo 5, comma 2, che si conferma in 35.000 euro, in quanto quest’ultimo importo è da ritenersi maggiormante rispondente all’obiettivo di conferire natura “universalistica” alla prestazione ivi considerata; PRESO altresì ATTO del parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 25 gennaio 2007, come risulta dal verbale in atti; RITENUTO di modificare o integrare il regolamento de quo anche alla luce dei contenuti esposti negli emendamenti approvati dalla suddetta Commissione, nonché in accoglimento della raccomandazione rilevabile dal verbale di seduta, riguardante la necessità di introdurre nel testo l’impegno dei beneficiari dei contributi di cui all’articolo 6 del regolamento a far partecipare il personale addetto all’assistenza ad attività formative e di aggiornamento; EVIDENZIATO, inoltre, che la lettura del verbale della seduta della Commissione consiliare conforta anche riguardo alla determinazione assunta di confermare in 35.000 euro la soglia ISEE sopramenzionata; RITENUTO di approvare in via definitiva l’allegato “Regolamento di attuazione del fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”, facente parte integrante del presente provvedimento, quale esso risulta a seguito del sostanziale accoglimento delle osservazioni e delle proposte di modifica avanzate dai succitati organismi; TUTTO CIÒ premesso; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute e protezione sociale, all’unanimità


 

 

d e l i b e r a

1. Di approvare in via definitiva, quale parte integrante della presente deliberazione, l'allegato recante “Regolamento di attuazione del fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”, nel cui testo sono stati richiamati e recepiti integralmente i contenuti di cui ai punti

3.1.1. lettera a) e 3.4.1. della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 “Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità”, come integrata dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910.

2. Di revocare i restanti punti dell’allegato alla menzionata deliberazione 1910/2003, nonché le altre parti della succitata deliberazione 655/1999 eventualmente in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di cui al punto 1, con effetto a far data dall’entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.


 

 

Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

Articolo 1 oggetto e finalità Articolo 2 ambito di applicazione  Articolo 3 progetto personalizzato  Articolo 4 struttura, accesso e ammissibilità Articolo 5 assegno per l’autonomia - APA  Articolo 6 contributo per l’aiuto familiare  Articolo 7 sostegno alla vita indipendente  Articolo 8 sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale  Articolo 9 procedure Articolo 10 validità Articolo 11 norme transitorie e finali Articolo 12 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1                    Il presente regolamento disciplina il Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine (FAP) di cui all’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri.

2                    L’introduzione e l’utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalità:

 

a) rafforzare il sostegno pubblico all’area della non autosufficienza;

b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;

c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;

d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;

e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;

f) incidere positivamente sul superamento dell’eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell’offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell’offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;

g) contribuire all’incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un’occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l’azione dell’amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all’attuazione dei cambiamenti sul territorio.

1                    Il fondo è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

2                    L’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con proprio atto l’utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel presente Regolamento e monitora l’andamento della misura anche ai fini del riesame previsto all’articolo 10, comma 2, del presente Regolamento.

 

Art. 2 ambito di applicazione

1. In sede di prima applicazione, il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale.

Art. 3 progetto personalizzato

1                    Le persone indicate all’articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso.

2                    Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificatamente trattati all’articolo 8, l’Unità di valutazione distrettuale (UVD), di cui all’articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali”, mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l’assistito o con chi ne fa le veci. Il Progetto, a fronte dei bisogni assistenziali riscontrati, deve indicare almeno:

 

a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
b) i risultati attesi;
c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;

 

d) le risorse messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario, nonché quelle formali e informali mobilitabili dalla famiglia e dal settore dell’associazionismo;

e)   l’individuazione del responsabile del caso;

f)    l’evidenza delle situazioni documentabili o dimostrabili, tra cui: 1) spese per assicurare e facilitare l’attività di assistenza; 2) eventuali minori entrate derivanti dalla scelta dell’attività di cura

a scapito di quella lavorativa; 3) ricorso a supporti correlati a forme di volontariato, laddove esistenti (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile); g) l’impegno sottoscritto dell’assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;

h) l’impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l’aiuto familiare di cui all’articolo 6, di far partecipare gli addetti all’assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza

1                    Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell’UVD, che può individuarne l’utilizzo solo all’interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2, il ricorso al FAP non può essere disposto.

2                    Sulla corretta realizzazione del progetto l’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni effettua controlli a campione per non meno del 10% dei casi. In caso di mancata realizzazione del progetto o di attuazione difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto medesimo, l’Ente gestore ridetermina il contributo in termini commisurati allo scostamento, fino alla decadenza dal beneficio e all’eventuale restituzione delle somme percepite.

3                    La mancata effettuazione dei controlli di cui al comma 4 può essere considerata in sede di predisposizione dei criteri di ripartizione del fondo.

 

Art. 4 struttura, accesso e ammissibilità

                        1. Il FAP si compone delle seguenti tipologie di intervento:
a) assegno per l’autonomia (APA);
b) contributo per l’aiuto familiare;
c) sostegno alla vita indipendente;
d) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute

 

                        mentale.

 

2                    Il contributo per l’aiuto familiare e il sostegno alla vita indipendente di cui al comma 1, lettere b) e c), sono cumulabili con l’APA.

3                    L’accesso e l’ammissibilità alle varie tipologie del Fondo sono basati, rispettivamente, sulla gravità della condizione di non autosufficienza e sul non superamento della soglia ISEE, come specificati negli articoli successivi.

 

Art. 5 assegno per l’autonomia (APA)

1. L’APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza:

a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 Activities of Daily Living (ADL);

b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con perdita di almeno 2 ADL;

c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con perdita di almeno 2 ADL;

d) persone affette da gravi patologie dementigene;

e) persone inserite in progetti di vita indipendente.

1                    La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di 35.000 euro.

2                    Beneficiarie dell’APA sono le persone individuate al comma 1, fermo restando che, in caso di disabile di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell’assistito di gestire direttamente il proprio programma assistenziale, l’assegno viene attribuito a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell’impegno di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g).

3                    L’entità dell’assegno è graduata dall’UVD nell’ambito delle fasce di cui all’allegato A, commisurate al numero di ADL perse e all’ISEE familiare.

4                    Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

5                    In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL, l’UVD quantifica la misura dell’intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.

6                    In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall’applicazione del comma 4 sono ridotti della seguente misura percentuale:

 

a) fino a 15.000 euro di ISEE familiare: nessuna riduzione; b) da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 10%; c) da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 20%.

Art. 6 contributo per l’aiuto familiare

1                    Il contributo per l’aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza.

2                    I requisiti per l’ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti

 

elementi:
a) ISEE del nucleo familiare dell’assistito non superiore a 35.000 euro;

 

b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

3. L’entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall’addetto all’assistenza, come di seguito specificato: a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;

b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.

Art. 7 sostegno alla vita indipendente

1                    L’intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 “Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità”, come integrata dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 del medesimo allegato.

2                    I progetti di vita indipendente fanno parte del progetto

 

personalizzato previsto all’articolo 3 e hanno i seguenti requisiti: a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e con perdita di almeno 2 ADL e sono negoziati con l’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>”;

b) sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento

e alla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente;
c) prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale o
lavorativo;

 

1                    Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita
indipendente, l’UVD stabilisce i necessari raccordi con l’équipe
multidisciplinare.

 

2                    Il contributo considerato nel presente articolo non è rivolto a
sostenere l’eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia,
in relazione alla quale il progetto personalizzato può prevedere il ricorso
all’APA.

 

 

Art. 8 sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale

1. L’intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare progetti sperimentali, a favore di persone con gravi problemi di salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto; b) essere l’esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il Servzio Sociale dei Comuni (SSC) e il Distretto sanitario;

c) essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonchè delle risorse dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale;

e) essere orientati all’effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte

2. Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull’intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l’entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.

Art. 9 procedure

1                    Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve le specifiche modalità di cui all’articolo 8, è disposto dall’UVD nel rispetto dei modi previsti all’articolo 3 e di qunto stabilito all’articolo 1, comma 4.

2                    Allo scopo di consentire all’UVD di utilizzare il FAP nel progetto personalizzato, gli interessati producono le informazioni riguardanti l’ISEE in tempo utile.

3                    Alla disposizione di cui al comma 1 si perviene solo qualora vi sia capienza di budget. A tal fine, le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l’aggiunzione degli eventuali residui dei mesi precedenti.

4                    La gestione amministrativa del FAP compete all’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, il quale provvede alla concessione e all’erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato.

5                    Relativamente all’APA di cui all’articolo 5, l’erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.

 

Art. 10 validità

1                    Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico e a quelli che risultano nuovi relativamente alla prestazione considerata nonché alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l’entrata in vigore del presente regolamento e non ancora prese in carico.

2                    Il presente regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione a conclusione del primo semestre di vigenza e, in ogni caso, in occasione dell’adozione a valere sul tutto il

 

territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).

Art. 11 norme transitorie e finali

1                    Ai casi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell’articolo 32 della LR 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita indipendente avviati ai sensi della DGR 655/1999, come integrata dall’allegato alla DGR 1910/2003, è garantita per l’anno 2007 la continuità prestazionale, in pari misura. La continuità prestazionale, in pari misura, è evenutalmente estesa all’anno 2008 con atto motivato dell’Assemblea dei sindaci. 

2                    Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che, alla data presa a riferimento al comma 1, percepiscono benefici economici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare”, il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall’articolo 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.

3                    A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme..

4                    La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al comma 2, solo in casi connotati dall’insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell’UVD, anche su proposta della famiglia.

 

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all’articolo 5, comma 4)

Entità APA

ISEE familiare (in euro)

Valore annuo APA in situazioni con perdita di 2 ADL

Valore annuo APA in situazioni con perdita di almeno 3 ADL

fino a 15.000 

da 3.600   a 4.500

da 5.100 a 6.200

da 15.001 a 25.000

da 2.700   a 3.600

da 4.000 a 5.100

da 25.001 a 35.000

da 2.000   a 2.700

da 3.000 a 4.000

 

 

 

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