Nota all’articolo 7

 

Allegato alla DGR 1910 dd. 5 giugno 2003

INTEGRAZIONE AL “PROGRAMMA DI INTERVENTI CONCERNENTI MISURE DI SOSTEGNO A  FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA”

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 9 marzo 1999.

3.1.1. Tipologie di programmi

a)       Progetti personalizzati per la vita indipendente.

Per “Vita Indipendente” si intende il diritto della persona disabile all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro. La “Vita Indipendente” si realizza primariamente attraverso l’assistenza personale autogestita e cioè con l’assunzione di uno o più assistenti personali in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla persona disabile stessa. Secondariamente può realizzarsi mediante l’accesso ad interventi socio-assistenziali o mediante il potenziamento di quelli già in atto.

Tali progetti sono rivolti a disabili gravi che ne fanno esplicita  richiesta “in grado di autodeterminarsi”.

Nella individuazione degli obiettivi, metodi e interventi il soggetto disabile è parte integrante dell’équipe: il modello proposto è quello della condivisione.

Nel confermare le priorità per la vita indipendente nel diritto alla vita, alla salute, alla scuola ed al lavoro, alle stesse équipe è affidato il compito di individuare tra i diversi progetti quelli che possono modificare qualitativamente la vita del soggetto disabile, riducendone la dipendenza fisica, l’emarginazione sociale, la dipendenza economica.

Il guadagno in autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile misurato anche in termini di riduzione nell’accesso ad altre forme di assistenza sociale, costituisce l’obiettivo ed il parametro finale di valutazione di efficacia degli interventi.

Se nel corso dello svolgimento di un progetto viene evidenziata una incapacità di gestione dello stesso da parte della persona con disabilità, l’Equipe multidisciplinare può proporre al soggetto il ritorno a servizi gestiti in forma diretta.

Il disabile che sia già beneficiario di un progetto di Vita Indipendente prima dei 65 anni, può continuare a beneficiarne purché ne sussistano i criteri.

3.4.1 Azioni finanziabili con i fondi ex L. 162 1998

Di norma sono finanziabili le sole azioni a carattere strettamente assistenziale quali, ad esempio, l’assistenza domiciliare, l’aiuto personale o l’accompagnamento.

Sono escluse tutte le prestazioni  e le attività sanitarie e gli ausili. Non sono, inoltre, ammissibili a contributo tutte le spese per acquisto di beni mobili e/o strumentali.

 

 

 

 

 

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