RISOLUZIONE

 

La Conferenza Europea sull'assistenza personale per le persone disabili chiede una vita indipendente per tutte le persone disabili:

 

Noi, persone disabili provenienti dall'Olanda, dal Regno Unito, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Francia, dall'Austria, dalla Finlandia, dal Belgio, dagli Stati Uniti d'America, dall'Ungheria, dalla Repubblica Federale Tedesca e dalla Norvegia siamo insieme convenuti dal 12 al 14 aprile al Parlamento Europeo di Strasburgo, in Francia.

 

Questa Conferenza ha individuato i servizi di assistenza personale co­me uno dei fattori fondamentali della vita indipendente, vita indipendente che riassume in sé l'intera area di attività umane quali l'alloggio, il trasporto, l'accesso, l'educazione, il lavoro, la sicurezza economica e l'influenza politica.

 

Noi, persone disabili, riconoscendo, in virtù della nostra unica esperienza, noi stessi come esperti, dobbiamo prendere l'iniziativa nella programmazione delle politiche che ci coinvolgono direttamente.

 

A questo scopo, noi condanniamo la segregazione e l'istituzionalizzazione, che costituiscono una diretta violazione dei nostri diritti umani, e riteniamo che i Governi debbano approvare legislazioni che proteggano i diritti umani delle persone disabili, compresa l'eguaglianza delle opportunità.

 

Noi confermiamo fermamente il nostro fondamentale diritto umano ad una piena ed uguale partecipazione alla società come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (estesa alle persone disabili nel 1985) e riteniamo che un prerequisito chiave per questo diritto civile sia la vita indipendente e l'erogazione, per coloro che ne hanno bisogno, di servizi di supporto quali quelli di assistenza personale.

 

Le raccomandazioni del Programma Mondiale di Azione delle Nazioni Unite (Paragrafo 115) affermano specificatamente che: "Gli Stati Membri dovrebbero incoraggiare l'erogazione di servizi di supporto al fine di permettere alle persone disabili di vivere nella comunità nel modo più indipendente possibile, e così facendo, dovrebbero assicurare che le persone con una disabilità abbiano l'opportunità di sviluppare e gestire per se stesse questi servizi".

 

La Risoluzione 1 della quarantatreesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1988) riafferma la validità del Programma Mondiale di Azione e la Risoluzione 2 sottolinea che "un'enfasi particolare dovrebbe essere posta sull'eguaglianza delle opportunità". Noi sottolineiamo che questi obiettivi devono ancora essere raggiunti.

 

In supporto al Movimento Internazionale delle persone disabili di Disabled Peples' International, particolarmente impegnato nello sviluppo di una rete di iniziative per la Vita Indipendente in quanto parte integrante della realizzazione dell'uguaglianza di opportunità, invitiamo i Governi ed i politici a far rispettare i seguenti principi:

 

1. La disponibilità del servizio di assistenza personale è un diritto civile ed umano. Questi servizi saranno rivolti a persone con ogni genere di disabilità, di ogni età, sia sposate sia residenti in famiglia.

 

2. Coloro che usufruiscono dell'assistenza personale devono poter scegliere tra una varietà di modelli di servizi di assistenza personale, che offrano al disabile la possibilità di esercitare diversi gradi di controllo. A nostro modo di vedere, il controllo può essere esercitato da tutte le persone, a prescindere dalla capacità di consenso legale.

 

3. I servizi consentiranno alla persona disabile di partecipare a tutti gli aspetti della vita: casa, scuola, lavoro, tempo libero, viaggi e vita politica. Questi servizi consentiranno alle persone disabili di costruirsi una famiglia e di assumere tutte le responsabilità ad essa connesse.

 

4. Questi servizi devono essere disponibili sia a lungo termine, per 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana, sia a breve termine, o in base alle emergenze. Questi servizi includeranno l'assistenza per la comunicazione, per le faccende domestiche, per la mobilità, per l'aiuto personale e altri servizi attinenti.

 

5. Le istituzioni che provvedono allo stanziamento di fondi dovranno assicurare che fondi sufficienti siano disponibili per le persone disabili al fine di consentire un adeguato addestramento del disabile e del suo assistente, qualora ritenuto necessario dalla persona disabile.

 

6. 1 fondi devono prevedere, oltre ad i costi amministrativi, adeguate retribuzioni per gli assistenti, indennità lavorative, e tutte le indennità legali e sindacali richieste.

 

7. Il finanziamento dovrà essere assicurato da fonte centrale garantita e dovrà essere erogato alla persona disabile ovunque egli o ella scelga. Questi fondi non dovranno essere considerati alla stregua di redditi tassabili e a colui che ne usufruisce non verrà precluso il beneficio di ulteriori indennità e servizi, previsti per legge.

 

8. L'utente dovrebbe essere libero di assumere tutti gli assistenti personali che sceglie, compresi i membri familiari.

 

9. La mancanza di servizi di assistenza personale non deve essere usata come motivo per l'istituzionalizzazione di un individuo.

 

10. Ci saranno procedure uniformi di giudizio di appello e quest'ultimo funzionerà indipendentemente dalle istituzioni responsabili dei fondi e dell'erogazione, avrà effetto in un ragionevole lasso di tempo e permetterà all'appellante di ricevere assistenza legale a spese dello Stato.

 

11. In aggiunta a quanto sopra detto, le persone disabili e le loro organizzazioni devono essere direttamente coinvolte a tutti i livelli delle decisioni politiche comprese la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo.

 

14 aprile 1989

 

 

 

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